Come cambiano i profili di responsabilità civile e penale del medico e le tutele per i pazienti.

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 la Legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della responsabilità medica.

  • E’ stato introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies che disciplina la nuova fattispecie della "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario". Esso prevede che “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. (omicidio e lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso concreto”.
  • In tema di responsabilità civile della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sono state introdotte alcune importanti novità:
    • viene da un lato sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata), ma dall’altro la responsabilità del sanitario diviene di natura extracontrattuale con effetti sia sul piano sostanziale (prescrizione decennale in caso di responsabilità contrattuale, e quinquennale per quella extracontrattuale) e processuale (differente onere della prova della responsabilità e del danno);
    • nella determinazione del danno il giudice deve tenere conto della condotta del sanitario in rapporto all'osservanza delle linee guida;
    • la liquidazione dei danni a carico della struttura e del sanitario viene determinata sulla base delle tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni;
    • l'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis).
  • Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è previsto l'obbligo di copertura assicurativa.
  • E' introdotta l'azione diretta del soggetto danneggiato, entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario (le disposizioni sull'azione diretta saranno operative a partire dal momento di entrata in vigore del decreto ministeriale sulle polizze assicurative).